Al nome di Dio fatta a dì v di Luglio MCCCLXXXXII. Sia manifesto a qualunque persona che leggerà o udirà leggere questa scritta, che noi Francesco di Marco da Prato e Stoldo di Lorenzo per una parte abbiamo fatto questo dì e anno sopra detto una compagnia in Pisa con Manno d'Albizzo degli Agli di Firenze, con questi patti e convenzioni che appresso diremo. In prima siamo d'accordo che la detta compagnia cominci al dì primo di Luglio an. MCCCLXXXXII e finisca a dì XXX di Giugno an. milletrecentonovantaquattro, che sono anni due prossimi che vengono, si veramente, che se Francesco sopradetto in questo mezzo volesse o gli piacesse finire detta compagnia, che Manno sopradetto promette esser contento di partire e disfare detta compagnia a piacimento del detto Francesco, e che Manno detto non possa spignere il detto Francesco nè Stoldo a partire detta compagnia se non a capo di due anni a dì XXX di Giugno MCCCLXXXXIV. E sono d'accordo che Manno d'Albizzo sopra detto sia tenuto, quando s'appresserà il tempo della fine di detta compagnia, di notificare e manifestare a' sopradetti Francesco e Stoldo mesi sei inanzi al finire di detta compagnia se per lo tempo avvenire vuol esser più loro compagnio o no, e se vuole partire da loro, e per lo simile Francesco e Stoldo sopra detti devono manifestare al detto Manno sei mesi dinanzi se vogliono per lo tempo avvenire esser compagni del detto Manno, e non istante a questo Francesco sopra detto sia in sua libertà ognora la volesse partire il possa fare e finire detta compagnia a suo piacimento. E sono d'accordo i detti compagni che Francesco di Marco e Stoldo sopra detti debban mettere in detta compagnia fiorini tremila d'oro in Pisa, i quali denari in denari contanti e masserizie e mercatantie che sono in Pisa saranno stimate, e più nella quarta parte della casa ove abitano in Pisa e deesi contare la detta quarta parte di casa il pregio costò a' detti Francesco e Stoldo. E sono d'accordo i detti compagni che Manno sopra detto debba mettere in detta compagnia in Pisa fiorini trecento d'oro, i quali denari dee mettere contanti sanza contare niuna mercatantia o altro e detta somma sieno denari contanti. E sono d'accordo i detti compagni che la somma di denari che si mettono in detta compagnia o mercatantie o beni come di sopra è detto, debbano stare fermi in detta compagnia tutto 'l tempo dura detta compagnia sanza niuno di loro possa o debba trarre denari di detta compagnia, e se niuno di loro traesse denaro niuno di detta compagnia, debba ristorare e mettere in detta compagnia a ragione di venti per cento l'anno e detto merito dee venire in bisogno della detta compagnia. E sono d'accordo i detti compagni che Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo sopra detti possono trarre di detta compagnia fiorini cento per anno, e Manno d'Albizzo possa fiorini cinquanta per anno, e no più, sanza merito niuno, e se niuno di detti traesse più, che detta quantità debba ristorare la compagnia a ragione di venti per cento. E sono d'accordo i detti compagni che Manno d'Albizzo sia tenuto di stare con la sua persona fermo in Pisa aoperarla e esercitarla in utile della compagnia, esercitarla in ogni cosa saprà e potrà tutto il tempo durerà detta compagnia; e che colla sua persona non possa ne debba attendere a niuna altra cosa da parte in detto tempo se non per detta compagnia, e se caso fosse che nulla facesse da parte in detto tempo durerà detta compagnia, che l'utile che ne facesse debba pervenire in detta compagnia, e se caso fosse ne facesse danno debba andare il danno sopra il detto Manno propio. E sono d'accordo che Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo non sieno tenuti nè obrigati co le loro persone a la detta compagnia, e che possano fare co le loro persone quello piace a loro sanza a volere a operare a detta compagnia niuna cosa più ch'a loro piacesse o volessono. E sono d'accordo che Manno debba tenere in Pisa con seco al servizio di detta compagnia quelli garzoni e fattori fanno bisogno a bene e utile di detta compagnia, che Manno detto non possa torre niuno garzone nè fattore sanza volontà e consentimento di detti Francesco e Stoldo, nè simile non ne possa cavare niuno di quelli sono in essa sanza volontà di detti Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo sono d'accordo che Francesco e Stoldo detti non possano mettere o levare di detta compagnia sanza licenza di Manno d'Albizzo sopra detto. E sono d'accordo che Manno detto con quelli garzoni e fattori traesse co seco debba tenere una fante femina come tutti sono d'accordo, salvo che Manno sia tenuto di tenere la Giovanna schiava di detto Francesco, mentre Francesco vorrà e non tenere altra fante. E son d'accordo che le spese di mangiare e di bere farà Manno garzoni e fattori e la fante che staranno a servigio di detta compagnia, e ancora il salaro de sopradetti giovani o fante, e pigione di casa o di Magazzini si debbano trarre dal corpo di detta compagnia. E sono d'accordo ch'ogn'anno a dì primo di Luglio si debba e sia tenuto detto Manno di rivedere il conto e ragione di detta compagnia o mostrarlo a sopradetti Francesco e Stoldo o a cui i sopradetti vorranno quaderno di rivedimento di detta ragione debba mandare saldo a Firenze a' sopradetti Francesco e Stoldo. E sono d'accordo i detti compagni che l'utile che si farà in detta compagnia Manno d'Albizzo sopra detto per la sua persona e per li denari dee mettere, debba tenere il quarto del detto utile e Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo debbano tenere li tre quarti de l'utile vi fosse, e così per lo contrario ch'essendovi danno, di che Iddio ne guardi, a ciascuno debba toccare per lo detto modo, cioè a Francesco e Stoldo li tre quarti del danno, e a Manno d'Albizzo detto il quarto del danno. E sono d'accordo che niuno di detti possa tenere in casa in detta compagnia niuno suo parente o amico più che tre dì per volta se non è a le sue spese propie salvo detta parte per utile e bene di detta [lacuna]. E sono d'accordo che il detto Manno non possa correre rischio per detta compagnia in mare in su nave niuna per più che per fiorini duecentocinquanta per volta e per legno di traffico o galea per fiorini centocinquanta per volta, e in caso caricasse della somma sopradetta in suso o facesse caricare più che la detta somma, debba pagare la sicurtà per quello più vi caricasse. E sono d'accordo i detti compagni, che Manno detto non possa nè debba fare niuno fatto altrui sanza consentimento di detti Francesco e Stoldo, e che niuno ne debba prendere a fare di nuovo sanza parola di detti Francesco e Stoldo, e facendolo sanza loro parola, e danno n'avvenisse, che quello danno debba andare sopra il detto Manno propio e l'utile vi fosse debba esser della compagnia. E sono d'accordo i detti compagni che al fine di detta compagnia si debba rivedere e saldare il conto e che i debitori e mercatantie si trovassono sbattuti e pagato chi dovesse avere da loro, Manno debba trarre la sua quarta parte e tutto porre a sua ragione e quello restasse a dare a Francesco e Stoldo debba dare di contanti, e per simile, se Francesco e Stoldo restassono a dare a Manno debbano dare denari contanti, rivisto che aranno il conto e acconcio a loro conto in dare e in avere ogni uno quello a lui s'apparterrà. E sono d'accordo che al fine e partizione della compagnia, che Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo debbano avere della compagnia detta quello quarto delle cose che mettono nella compagnia per quello medesimo pregio le contano alla compagnia. E sono d'accordo i detti compagni, che Manno detto co' garzoni e fattori di detta compagnia sia tenuto e debba riscuotere ogni denaro s'avesse avere della ragione vecchia di Francesco di Marco proprio sanza pigliare niuna provigione per loro fatiche durassono, e ogni denaro si perdessono in piati o altro per scuotere detti denari suoi o avuti di cui avessono redato in detto conto di Francesco propio, debbano riaverli da quello a cui appartenessono i debiti. E sono d'accordo che d'ogni faccenda la detta compagnia farà per inanzi per Francesco e Stoldo o per li loro di Genova o per quelli di Vignone o per altre persone di nostro traffico, la detta compagnia debba avere la provvigione usata, e per simile ognuno il debba pagare a la detta compagnia facessono per la detta compagnia. E sono d'accordo, che se caso fosse che per bene e utile di detta compagnia bisognasse Manno di Albizzo trarre denari o vendere mercatantie, o per niuna altra cosa abbisognasse a detta compagnia, Manno sia tenuto e debba andare ogni volta abbisognasse in ogni luogo sanza niuno utile più che della compagnia e debba avere le spese facesse da detta compagnia quello si prendesse . [A tergo:] Copia di scritta di compagnia che è fra Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo da una parte e Manno d'Albizzo da l'altra parte per lo conto di Pisa.