MCCCLXVII.
Al nome di Dio. Amen.
Sia manifesto a ciascuna persona che leggerà o udirà leggere questa
scritta come noi
Toro di Berto di Tieri da
Firenze per una parte, e
Francesco di Marco da
Prato per l'altra parte, i detti due nominati
sono d'accordo di puro e di buono animo di fare
compagnia insieme in
Vignone questo dí
Lunedì XXV d'
Ottobre,
anni MCCCLXVII con questi
patti e convenenti e ordini che appresso diremo, cioè saranno scritti
delle nostre mani proprie; i quali patti e convenenti e ordini l'uno a
l'altro promette di osservare e mantenere per la loro fè, e a ciò non
venire contro nè fare cosa veruna la quale fosse contro detti patti e
convenenti e ordini che appresso saranno scritti, i quali ciascuno di loro
promette di osservare e mantenere per tre
anni prossimi a venire
ch'hanno ordinato e vogliono che la detta
compagnia duri, e piue dove
d'accordo ne sono insieme.
In prima i detti
compagni sono d'accordo, che per la prima parte
Toro di Berto di Tieri debba mettere nella detta
compagnia e
tenere fermo
fiorini du' milia cinquecento d'
oro; i qua'
danari mette in
mercatanzie e
masserizie e di
contanti ch'hae di suo proprio in
Vignone,
siccome appare per un
quaderno
scritto per mano di detto
Toro; e sono
d'accordo che la persona di detto
Toro si debbia adoperare nella detta
compagnia sanza niuno
salaro addomandare alla
compagnia.
E per l'altra parte
Francesco di Marco sopradetto debbia mettere
nella detta
compagnia e tenere fermo
fiorini du' milia cinquecento d'
oro,
i quali
denari mette in
mercatanzie e
masserizie e
denari
contanti ch'hae
dei suoi propri in
Vignone siccome appare per uno
quaderno
scritto di
mano di detto
Francesco; e sono d'accordo che la persona di detto
Francesco si debbia aoperare nella detta
compagnia sanza niuno
salaro
addomandare alla
compagnia.
E questi
denari, che sono
fiorini cinquemila di
oro, i detti
compagni sono
d'accordo di
trafficargli e d'usargli in detta
compagnia imprimamente in
tre
botteghe ch'hanno questo dì xxv d'
Ottobre in
Vignone, le quali
botteghe sono come appresso saranno chiarite. Ed ancora detti
compagni debbono
trafficare e usare in
Firenze o in ogni altra parte e
luoghi dove credessono e avvisassono fare bene e
utile della
compagnia,
secondoché d'accordo ne saranno insieme di fare per lo tempo avvenire,
ma niuno di detti possa prendere
traffico veruno sanza consentimento
dell'altro
compagno.
E sono d'accordo e vogliono, e così promette l'uno a l'altro, di non
prendere niuno
traffico fuori delle luogora nomineranno e che d'accordo
ne saranno insieme, sanza consentimento di ciascuno; e quale di loro il
facesse vogliono e così sono d'accordo, che se se ne farà pro fia della
compagnia come l'altre cose, e nel caso se ne facesse
danno e
interesso,
il detto
danno e
interesso che per ciò facesse, debbia
pagare
danno e
interesso quello
compagno ch'avesse impreso quello
traffico senza
consentimento e volontà dell'altro
compagno.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni che ogni
anno debbiano rivedere
loro
ragione secondo l'ordine che daranno, e intendasi in ogni parte che
avessono a fare e il
guadagno e il
danno che Dio ci presterà, d'onde del
danno sempre ci guardi Amen, i detti
compagni sono d'accordo che ogni
pro o
danno che si trovassono dove avessono a fare, cioè in
Vignone, e
in
Firenze e
in ogni altra parte e luoghi ove avessono a fare, si debbia partire
per metade, cioè a detto
Toro l'una metà, l'altra metà a detto
Francesco.
E ancora sono d'accordo i detti
compagni, che se caso fosse o facesse,
che niuna delle dette parti abbia o arà più
denari in
sopra corpo della
detta
compagnia, che detti
denari ch'avesse più niuna delle dette parti,
che questi tali
denari debbano essere meritati l'
anno l'anno a
ragione di
fiorini otto per
centinaio, cioè del comune
guadagno che trovato fosse
quello
anno al fine della
ragione. E se caso avvenisse, d'onde Iddio
sempre ci guardi, che si trovassono avere perduto, sono d'accordo e
vogliono che detti
danari che niuno dei
compagni avesse in
sopra corpo
di
compagnia, sieno loro meritati come detto è disopra di quello
ch'hanno ciascuno in corpo di
compagnia comune, che s'intenda che
quello
compagno ch'hae in
sopra corpo di
compagnia abbia dall'altro del
suo proprio ch'hae in corpo di
compagnia la metà, cioè
fiorini quattro
d'
oro per
centinaio. E nel cominciamento della
compagnia niuno possa
trarre il
sopracorpo avesse se none in capo dell'
anno quando
saldato
avranno loro
ragione. E intendasi con
utile della loro
compagnia.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni e vogliono ch'a niuno di loro
debbia fare nè far fare niuna
mercatanzia fuori della detta
compagnia;
ma intendasi che sieno
compagni di tutto quello che
trafficheranno o
facessono
trafficare i detti
compagni, e sono d'accordo e vogliono, chè
se niuno di loro facesse o facesse fare niuno
traffico di
mercatanzia
segretamente sanza consentimento dell'altro
compagno, che quello pro
che detto
compagno che facesse questo tale pro si debbia partire per
mezzo, e dare l'una metà all'altro
compagno che non sentine nulla, così
come se
compagni fossono stati a quello
traffico. E bene che dei suoi
danari non ne fosse nulla, vogliono che sia così perocchè d'accordo sono
i detti
compagni, di non fare
traffico veruno fuori della loro
compagnia,
salvo che se niuno di loro avesse
danari gli sia lecito potergli dare un
amico o
trafficare, si veramente che la sua persona non vi s'abbia a
aoperare, e questo rimanga nella sua coscienza.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni e vogliono osservare, che una
bottega con
casa di sopra la quale
bottega e
casa è il sito di
Toro
proprio, che il detto sito si debbia usare nella detta
compagnia sanza
niuna
provigione domandare; e sono d'accordo i detti
compagni che
quando partissono la
compagnia e non volessono
essere piue
compagni compiuti i loro termini, vogliono e così sono
d'accordo che la detta
bottega e
casa rimanga il sito libero e spedito a
Toro, così come libero il mette nella
compagnia così libero gli debbia
rimanere; e vogliono li detti
compagni che la
pigione che si
paga di detta
bottega e
casa disopra, che sono
fior
. trentasette per
anno, sia
pagata
pe' detti
compagni de'
danari della
compagnia quello tempo che la detta
compagnia l'userà: ancora hae il detto
Toro una
bottega con
casa
disopra la quale
bottega dee stare in detta
compagnia con quelli patti e
convenenti che scritti sono disopra dell'altra
bottega e
casa nominata, e
pagasene per
anno di
pigione
fior
. trentacinque al
Capitolo di
San Pietro,
ch'è quella su del corretore posto allato al
canciello di Carcascione
e alla
loggia de' Cavalieri; l'altra è dirimpetto alla detta e
allato al
cancello che fu del
Cardinale d'U.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni e così vogliono osservare, che
una
bottega con
casa disopra, la quale
bottega e
casa è il sito di
Francesco proprio, che il detto sito debbia usare nella detta
compagnia
sanza niuna
provvedigione domandare. E sono d'accordo i detti
compagni che quando partissono la
compagnia sanza non volendo
essere piue
compagni, compiuti i loro termini vogliono e così sono
d'accordo, che la detta
bottega e
casa rimanga il sito libero e spedito a
Francesco, così come libero il mette nella
compagnia così libero gli
debbia rimanere. E vogliono li detti
compagni che la
pigione che si
paga
di detta
bottega e
casa disopra, che sono
fior
. trenta d'
oro per
anno sia
pagata per detti
compagni de'
danari della
compagnia quello tempo che
la
compagnia l'userà
. È posta la detta
bottega con
casa disopra
dove già fue la
loggia de' Cavalieri, dalle due parti a via.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni che il
salaro de' loro
garzoni e
fanti terranno a fare i fatti loro in
Vignone, in
Firenze e in ogni altra
parte ove avessono a usare, si debbano
pagare della
compagnia. Ancora
sono d'accordo i detti
compagni che le spese di mangiare e di bere le
quali spese si facessono in
Vignone per loro medesimi e per
fattori e
fanti, si debbiano
pagare per la
compagnia. Ancora sono d'accordo che
ogni spesa che detti
compagni o
fattori o
fanti facessono in cammino per
spese di mangiare e di bere andando o tornando per fatti della nostra
compagnia si debbano
pagare per la
compagnia. Ancora sono d'accordo
che le spese che faranno i detti
compagni in loro medesimi in
Firenze o
in
Prato nelle loro
case e nelle loro
famiglie, la
compagnia non ne debbia
pagare nulla, ma debbia ciascuno
di loro
pagare dei suoi proprio.
Ed ancora sono d'accordo i detti
compagni, che se in niuna terra
avessono a fare fuori di
Firenze o di
Prato, che quelle spese si facessono
per
compagni o per
fattori in mangiare o in bere o in
pigioni di
case o di
fondachi, si debbiano
pagare per la
compagnia; ma le spese che niuno
de'
compagni o
fattori facessono in se proprio si debbia
pagare de' suoi
proprii
denari.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni, che nel caso che in
Firenze
avessono bisogno di tenere uno
fondaco per farvi i fatti della
compagnia,
che la
pigione si debbia
pagare de'
danari della
compagnia, e così il
salaro de'
garzoni dove bisogno vi facessono, si veramente che niuno de'
compagni il possa fare sanza consentimento dell'altro
compagno, perchè
niuna impresa debbono fare se prima non ne sono d'accordo.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni che ciascuno di loro possa
andare a
Firenze e tornare a
Vignone alle spese della
compagnia
andando con volontà dell'altro
compagno, e questo s'intende una volta
all'
anno secondo che verrà a punto alla
compagnia e che ne saranno
d'accordo.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni che stato che saranno l'uno di
loro in
Vignone uno
anno e l'altro fosse stato a
Firenze uno
anno, che
quello che fosse a
Firenze istato uno
anno debbia venire a
Vignone e
stare il suo
anno, e quello fosse in
Vignone possa andare a
Firenze o a
Prato a le spese della
compagnia e così tornare a
Vignone compiuto
l'
anno come detto è di sopra.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni che se niuno di loro stesse a
Firenze più d'uno
anno per bisogno dei suoi fatti e per bisogno della
compagnia, che quello tempo che stesse più debbia dare a quello che
fosse in
Vignone stato uno
anno, per l'altro
anno che stesse
fiorini
cinquanta d'
oro e intendasi questo in aggiunta
(?) a
vantaggio del
comune
guadagno o
perdita che si trovasse fatta in quello
anno. E
intendasi che quello fosse a
Firenze debbia venire al termine detto in
Vignone, dove non avesse scusa legittima.
Ancora sono d'accordo i detti
compagni che niuno di loro possa fare
credenzia a niuno suo amico ne' a gentili uomeni; e se le facesse e non
si riacquistassono, che quando vengono a partigione della
compagnia,
che quello
compagno che l'avesse fatta la debbia fare buona dei suoi
propri
danari alla
compagnia; ma vogliono i detti
compagni che ciascuno
di loro possa credere a
mercatanti usati ovvero usevoli, o
artefici che co'
loro avessero a fare, quella quantità che parrà loro secondo saranno
sufficienti e buone persone
e questo l'uno all'altro e l'altro all'uno promette di osservare
e mantenere per la sua fè e secondo sua buona coscienza.
E vogliono i detti
compagni che se niuno
fattore o
garzone che
tenessono facesse o farà niuna
credenza sanza loro
licenza, e questa
tale
credenza non
riscuota infra l'
anno, che quello che l'avesse fatta la
debbia
pagare dei suoi propri
denari e rimanere quello tale
debito a lui e
intendasi questo fare quando faranno loro
ragionamenti.
E pure vogliono i detti
compagni che ritrovandosi ambendue a
ora in
Vignone niuno di loro possa fare niuna
compera di
mercatanzie in
grosso sanza saputa e consentimento dell'altro
compagno, ne' fare niuna
credenza sanza consentimento dell'altro
compagno, se non a
mercatanti
usevoli ciascuno abbia libertà di fare quello fosse
utile di
compagnia.
E vogliono i detti
compagni che ciascuno di loro possa e sia loro lecito
trarre ogni
anno della
compagnia per fare loro spese proprie infino nella
somma di
fior
. cento d'
oro, traendo
mese per
mese secondo aranno
bisogno; e sono d'accordo i detti
compagni che il corpo che hanno
messo nella detta
compagnia non si debba ismenuire punto infra tre
anni, ma vogliono che, se caso fosse che niuno di detti
compagni
avessono in
sopra corpo di
compagnia niuno
danaro, ed eglino avessono
bisogno di trargli, sia loro lecito di trargli ogni volta bisogno si aranno,
dando spazio all'altro
compagno gli possa
ritrarre delle
mercanzie
ch'avessono.
E pure sono d'accordo che
saldo ch'aranno loro
ragioni d'
anno in
anno,
quello pro che toccherà a ciascuno di
guadagno,
rabattuto la spesa
avessero fatto in loro proprii, quello pro che a ciascuna parte toccherà, a
ciascuno sia lecito di poterlo trarre della
compagnia per lo modo detto di
sopra.
E nel caso che niuno dé detti
compagni non volesse trarre, gli sia messo
in
sopra corpo di
compagnia e meritati a
fior
. otto per
centinaio come
sono quelli avessono in
sopra corpo di
compagnia; e questi tali
danari
siano
contanti nella
compagnia e che ogni volta che gli vorrà trarre per
sue bisogna gli possa trarre di
danari
contanti così come
contanti gli
avesse messi, così essendo
compagno come se a divisione venissono di
partire la
compagnia. Intendono i detti
compagni che quello ch'avessono
a avere per
sopra corpo di
compagnia o per
guadagno fatto, che
partendo la
compagnia ciascuno ch'avesse il
sopra corpo abbia
danari
contanti, e questo sia innanzi che niuno
ragionamento si faccia di
mercatanzie ch'avessono.
E sono d'accordo i detti
compagni, che compiuto che saranno i tre
anni, se si vorranno partire l'uno dall'altro sia lecito a ciascuno riavere il
partimento; ma vogliono e così ordinano perchè possano meglio dare
ordine alla partigione, che quello si vorrà partire il debbia dire all'altro
mesi sei dinanzi, acciò che ivi possano dare buono ordine e sanza
danno.
E sono d'accordo i detti
compagni e vogliono che tutta quella
mercatanzia che si troveranno avere in quelle luogora dove avessono a
fare, siano stimate per loro quello
vagliano in quelle luogora dove
saranno. E nel caso che detti
compagni o loro
procuratori non ne sono
d'accordo, vogliono che per due amici comuni sia visto quello
vagliano, e
quello che diranno vogliono a quello attenersi e non venire contro.
E fatto questo, sono d'accordo i detti
compagni di
saldare loro
ragione
come uso sono di fare secondo i patti infrascritti. E vogliono che quello
che niuno di loro dovesse avere per
sopra corpo di
compagnia e per
guadagno fatto, sia
pagato di
denari
contanti come
saldo aranno
ragione. E se non vi si trovassono
contanti, si
venda tanto di quella
mercatanzia ch'avessono che sia
pagato quello ch'avere dovesse niuno
di loro per
sopra corpo di
compagnia o per
guadagno fatto.
E seguito ch'aranno così, vogliono che quella
mercatanzia che si
troveranno avere sia partita per modo che ciascuno abbia la metà e
intendansi che le cose siano uguali così per l'una parte come per l'altra;
e dove i detti
compagni d'accordo non ne fossono, vogliono che queste
tali cose di
mercatanzia ch'avessono siano partite e uguagliate per due
amici comuni che li mettano in pace.
E sono d'accordo i detti
compagni che le
massarizie, cioè
casse e
pilate e
cassette e
ferramenti di
bottega che si trovarono al cominciamento della
compagnia nelle due
botteghe e
case di
Toro debbiano rimanere a
Toro
per quello che ragionate e stimate saranno per lo
quaderno che fatto
aranno alla
ragione. E simile sia fatto di quelle si troveranno nella
bottega e
casa di
Francesso che rimanghino a lui in
bottega per lo
pregio
detto, se
vendute non fossono di loro consentimento; et se altre di
nuovo n'avessero
comperate, si partano per metà come l'altre cose.
Ogni altra
masserizia di
letto, di
stalla e di
cucina o altre
masserizie
avessono trasordinate, alle quali non si può mettere nome, vogliono i
detti
compagni che ciascuno abbia la metà essendo agguagliato ogni
cosa o per loro o per amici vi mettessono a farlo, e ciascuno promette
esser contento ch'e' detti amici faranno.
Eseguite ch'aranno queste cose, ciascuna parte come dette dee
avere, e così vogliono ch'abbia riducere nel suo sito, sì che da quella ora
innanzi ciascuno possa liberamente fare i suoi fatti propri.
E fossono d'accordo i detti
compagni che quando a divisione verranno,
che tutti coloro che dovessono loro dare secondo che troveranno pe' loro
libri, che questi tali
debitori che dare doveranno loro, a ciascuno
compagno tocchi la metà, e che siano
riscossi a comune, e quello se ne
trae sia messo in luogo comune secondo ordineranno, e ogni
mese
ciascuno prendere la metà per sua parte.
E sono d'accordo i detti
compagni che quando a divisione verranno, che
tutti coloro che dovessono avere dalla
compagnia secondo che
troveranno per li loro
libri, che questi tali
creditori ch'avere doveranno
dalla
compagnia siano
pagati de'
danari della
compagnia, anzi che fatto
abbiano niuno loro
conto. E se caso avvenisse, che per dimenticanza
niuno dovesse avere dalla
compagnia che ciascuno saldo ogni loro
conto, sia tenuto di
pagare la metade; e così s'intenda se niuno dovesse
dare alla
compagnia che si parta per metà.
E intendasi per i detti
compagni che questi
fior
. cinquemila d'
oro
ch'avranno messo in corpo di
compagnia sieno
fiorini di
s
. 24 l'uno di
provenzali
contando il
fiorino della Camera
s
. (lacuna) che tanto era
loro
valuta il dì XXV d'
Ottobre quando comincioe detta
compagnia. E così
intendono i detti
compagni di seguire questa
moneta ne' loro
ragionamenti che faranno d'
anno in
anno, sì che quando a divisione
verranno, ciascuno de'
compagni che dovesse avere
danari
contanti per
niuna
ragione, s'intenda esser
pagato di detta
moneta il dì che partito
aranno la
compagnia.
La detta
compagnia noi
Toro di Berto e
Francesco di Marco
sopradetti ordiniamo, e così promette ciascuno di noi tenere fermo la
detta
compagnia come detto è di sopra per tre
anni prossimi che
debbono venire; e da indi innanzi Iddio ci
conceda grazia di lungamente
mantenere
compagnia insieme con pro d'anima e di corpo con
accrescimento di persona e d'avere. E così ciascuno di noi promette e
giura per la sua fede di dovere mantenere e osservare i patti e
convenenti sopradetti, e a questo niuno venire contro, e così piaccia a
Dio di dare grazia a ciascuno di dovere osservare e mantenere sua
impromessione, amen. E dove niuno di detti
compagni rompesse la
compagnia infra tre
anni, vogliono sia
pena a quello la rompesse, e
quello sarà conosciuto per due comuni amici, e che vi debbiano dare il
terzo.
E più vogliono i detti
compagni, che se caso fosse o sarae per lo
tempo avvenire che delle tre
botteghe ch'ora hanno in
Vignone che
paresse loro e fossone d'accordo di recarle a due
botteghe, si debba
fare. Ancora più vogliono che se paresse loro e fossone d'accordo di
recarle pure a una
bottega, si debbia fare; ma vogliono che se le dette
tre
botteghe recassono a una, essendone d'accordo insieme, che quando
a partire venissono la
compagnia ogni
massarizia si trovassono avere in
Vignone si debbia partire per metà e per modo d'eguali parti, e per loro
dove d'accordo ne fossono o per due amici comuni che le partissono,
come più ragionevole parrà loro per ciascuno de' detti
compagni acciò
che niuno de'
compagni possa disturbare l'altro. E mettano fuori di
questa
masserizie
pilate e
rastrelli che fossono in quella
bottega allora sì
veramente che quello
compagno a cui rimane allora quella
bottega
l'abbia per quello che stimate saranno per allora nelle loro partigioni.
E promette il detto
Toro di Berto al detto
Francesco che nel caso
che niuna persona desse impaccio alla
compagnia per cosa niuna che
detto
Toro avesse avuto a fare per lo tempo passato con altri
compagni
o persone, debbia trarre
Francesco d'ogni
danno e d'ogni
interesso che
perciò gli fosse seguito o potesse seguire. E simile promette detto
Francesco a detto
Toro di cavarlo sanza
danno, se niuno impaccio fosse
dato a la
compagnia per cosa veruna avesse auto a fare con persona per
lo tempo passato, s'altro impaccio fosse dato a la
compagnia in detti tre
anni ch'esser dobbiamo
compagni insieme, ogni spesa e
interesso che
perciò venisse la
compagnia gli de'
pagare.
Io
Toro di Berto o letta e veduta questa
scritta di patti di
compagnia che sono da
Francesco da Prato e me
Toro di Berto,
la quale
scritta è
copiata in questo nostro
libro segreto, il quale
è coperto di
carta rossa, in sei faccie a dietro e in questa cioè da
carte II
a
carte V, in
capitoli XXXV con questo; i quali patti e convenienti che di
sopra sono scritti della mano propria di
Francesco da Prato, sono
di mio consentimento iscritti, e così prometto osservare e mantenere; e
per
chiarezza e fermezza di ciò, di mia propria mano la
soscrivo, e più
manifesto avere in guardia una pari
scritta di mano di detto
Francesco e
suggellata di suo
suggello segreto come dett'è di sopra di mano di detto
Francesco; le quali
scritte ciascuno guarderà a possa per
chiarezza della
compagnia che noi abbiamo insieme, e però per
chiarezza di ciascuno in
questo nostro
libro segreto, el quale chiamiamo
Libro rosso
l'abbiamo
copiata di mano di detto
Francesco e
soscritta di mano
di me
Toro.
Io
Toro di Berto da
Firenze raffermai
compagnia insieme con
Francesco di Marco da
Prato a dì 1 di
Marzo MCCCLXX com'appare
partitamente
scritto per ordine per una
scritta di
compagnia fatta da lui
a me in detto dì primo di
Marzo
anno detto assemprata di mia propria
mano in questo
libro innanzi da
carte XII a
carte XIII in quattro faccie, a
la quale
scritta e patti e convenienti fatti di nuovo mi voglio attenere, e
ogni altro patto di
compagnia che prima avamo insieme
annulliamo e
cassiamo, e vogliamo siano di niuno valore, e a questi patti nuovi ci
vogliamo attenere. E per
chiarezza di ciò
Francesco la danna di sua
propria mano in presenza di me
Toro di Berto.
Io
Francesco di Marco ò letto questo
capitolo scritto di sopra di
mano di
Toro di Berto, a' quali patti che nominati ae mi voglio
attenere, e però questa
scritta di
compagnia
scritta a drieto è di niuno
valore e in presenza di
Toro l'oe dannata di mia propria mano.