MCCCLXVII. Al nome di Dio. Amen. Sia manifesto a ciascuna persona che leggerà o udirà leggere questa scritta come noi Toro di Berto di Tieri da Firenze per una parte, e Francesco di Marco da Prato per l'altra parte, i detti due nominati sono d'accordo di puro e di buono animo di fare compagnia insieme in Vignone questo dí Lunedì XXV d'Ottobre, anni MCCCLXVII con questi patti e convenenti e ordini che appresso diremo, cioè saranno scritti delle nostre mani proprie; i quali patti e convenenti e ordini l'uno a l'altro promette di osservare e mantenere per la loro fè, e a ciò non venire contro nè fare cosa veruna la quale fosse contro detti patti e convenenti e ordini che appresso saranno scritti, i quali ciascuno di loro promette di osservare e mantenere per tre anni prossimi a venire ch'hanno ordinato e vogliono che la detta compagnia duri, e piue dove d'accordo ne sono insieme. In prima i detti compagni sono d'accordo, che per la prima parte Toro di Berto di Tieri debba mettere nella detta compagnia e tenere fermo fiorini du' milia cinquecento d'oro; i qua' danari mette in mercatanzie e masserizie e di contanti ch'hae di suo proprio in Vignone, siccome appare per un quaderno scritto per mano di detto Toro; e sono d'accordo che la persona di detto Toro si debbia adoperare nella detta compagnia sanza niuno salaro addomandare alla compagnia. E per l'altra parte Francesco di Marco sopradetto debbia mettere nella detta compagnia e tenere fermo fiorini du' milia cinquecento d'oro, i quali denari mette in mercatanzie e masserizie e denari contanti ch'hae dei suoi propri in Vignone siccome appare per uno quaderno scritto di mano di detto Francesco; e sono d'accordo che la persona di detto Francesco si debbia aoperare nella detta compagnia sanza niuno salaro addomandare alla compagnia. E questi denari, che sono fiorini cinquemila di oro, i detti compagni sono d'accordo di trafficargli e d'usargli in detta compagnia imprimamente in tre botteghe ch'hanno questo dì xxv d'Ottobre in Vignone, le quali botteghe sono come appresso saranno chiarite. Ed ancora detti compagni debbono trafficare e usare in Firenze o in ogni altra parte e luoghi dove credessono e avvisassono fare bene e utile della compagnia, secondoché d'accordo ne saranno insieme di fare per lo tempo avvenire, ma niuno di detti possa prendere traffico veruno sanza consentimento dell'altro compagno. E sono d'accordo e vogliono, e così promette l'uno a l'altro, di non prendere niuno traffico fuori delle luogora nomineranno e che d'accordo ne saranno insieme, sanza consentimento di ciascuno; e quale di loro il facesse vogliono e così sono d'accordo, che se se ne farà pro fia della compagnia come l'altre cose, e nel caso se ne facesse danno e interesso, il detto danno e interesso che per ciò facesse, debbia pagare danno e interesso quello compagno ch'avesse impreso quello traffico senza consentimento e volontà dell'altro compagno. Ancora sono d'accordo i detti compagni che ogni anno debbiano rivedere loro ragione secondo l'ordine che daranno, e intendasi in ogni parte che avessono a fare e il guadagno e il danno che Dio ci presterà, d'onde del danno sempre ci guardi Amen, i detti compagni sono d'accordo che ogni pro o danno che si trovassono dove avessono a fare, cioè in Vignone, e in Firenze e in ogni altra parte e luoghi ove avessono a fare, si debbia partire per metade, cioè a detto Toro l'una metà, l'altra metà a detto Francesco. E ancora sono d'accordo i detti compagni, che se caso fosse o facesse, che niuna delle dette parti abbia o arà più denari in sopra corpo della detta compagnia, che detti denari ch'avesse più niuna delle dette parti, che questi tali denari debbano essere meritati l'anno l'anno a ragione di fiorini otto per centinaio, cioè del comune guadagno che trovato fosse quello anno al fine della ragione. E se caso avvenisse, d'onde Iddio sempre ci guardi, che si trovassono avere perduto, sono d'accordo e vogliono che detti danari che niuno dei compagni avesse in sopra corpo di compagnia, sieno loro meritati come detto è disopra di quello ch'hanno ciascuno in corpo di compagnia comune, che s'intenda che quello compagno ch'hae in sopra corpo di compagnia abbia dall'altro del suo proprio ch'hae in corpo di compagnia la metà, cioè fiorini quattro d'oro per centinaio. E nel cominciamento della compagnia niuno possa trarre il sopracorpo avesse se none in capo dell'anno quando saldato avranno loro ragione. E intendasi con utile della loro compagnia. Ancora sono d'accordo i detti compagni e vogliono ch'a niuno di loro debbia fare nè far fare niuna mercatanzia fuori della detta compagnia; ma intendasi che sieno compagni di tutto quello che trafficheranno o facessono trafficare i detti compagni, e sono d'accordo e vogliono, chè se niuno di loro facesse o facesse fare niuno traffico di mercatanzia segretamente sanza consentimento dell'altro compagno, che quello pro che detto compagno che facesse questo tale pro si debbia partire per mezzo, e dare l'una metà all'altro compagno che non sentine nulla, così come se compagni fossono stati a quello traffico. E bene che dei suoi danari non ne fosse nulla, vogliono che sia così perocchè d'accordo sono i detti compagni, di non fare traffico veruno fuori della loro compagnia, salvo che se niuno di loro avesse danari gli sia lecito potergli dare un amico o trafficare, si veramente che la sua persona non vi s'abbia a aoperare, e questo rimanga nella sua coscienza. Ancora sono d'accordo i detti compagni e vogliono osservare, che una bottega con casa di sopra la quale bottega e casa è il sito di Toro proprio, che il detto sito si debbia usare nella detta compagnia sanza niuna provigione domandare; e sono d'accordo i detti compagni che quando partissono la compagnia e non volessono essere piue compagni compiuti i loro termini, vogliono e così sono d'accordo che la detta bottega e casa rimanga il sito libero e spedito a Toro, così come libero il mette nella compagnia così libero gli debbia rimanere; e vogliono li detti compagni che la pigione che si paga di detta bottega e casa disopra, che sono fior. trentasette per anno, sia pagata pe' detti compagni de' danari della compagnia quello tempo che la detta compagnia l'userà: ancora hae il detto Toro una bottega con casa disopra la quale bottega dee stare in detta compagnia con quelli patti e convenenti che scritti sono disopra dell'altra bottega e casa nominata, e pagasene per anno di pigione fior. trentacinque al Capitolo di San Pietro, ch'è quella su del corretore posto allato al canciello di Carcascione e alla loggia de' Cavalieri; l'altra è dirimpetto alla detta e allato al cancello che fu del Cardinale d'U. Ancora sono d'accordo i detti compagni e così vogliono osservare, che una bottega con casa disopra, la quale bottega e casa è il sito di Francesco proprio, che il detto sito debbia usare nella detta compagnia sanza niuna provvedigione domandare. E sono d'accordo i detti compagni che quando partissono la compagnia sanza non volendo essere piue compagni, compiuti i loro termini vogliono e così sono d'accordo, che la detta bottega e casa rimanga il sito libero e spedito a Francesco, così come libero il mette nella compagnia così libero gli debbia rimanere. E vogliono li detti compagni che la pigione che si paga di detta bottega e casa disopra, che sono fior. trenta d'oro per anno sia pagata per detti compagni de' danari della compagnia quello tempo che la compagnia l'userà . È posta la detta bottega con casa disopra dove già fue la loggia de' Cavalieri, dalle due parti a via. Ancora sono d'accordo i detti compagni che il salaro de' loro garzoni e fanti terranno a fare i fatti loro in Vignone, in Firenze e in ogni altra parte ove avessono a usare, si debbano pagare della compagnia. Ancora sono d'accordo i detti compagni che le spese di mangiare e di bere le quali spese si facessono in Vignone per loro medesimi e per fattori e fanti, si debbiano pagare per la compagnia. Ancora sono d'accordo che ogni spesa che detti compagni o fattori o fanti facessono in cammino per spese di mangiare e di bere andando o tornando per fatti della nostra compagnia si debbano pagare per la compagnia. Ancora sono d'accordo che le spese che faranno i detti compagni in loro medesimi in Firenze o in Prato nelle loro case e nelle loro famiglie, la compagnia non ne debbia pagare nulla, ma debbia ciascuno di loro pagare dei suoi proprio. Ed ancora sono d'accordo i detti compagni, che se in niuna terra avessono a fare fuori di Firenze o di Prato, che quelle spese si facessono per compagni o per fattori in mangiare o in bere o in pigioni di case o di fondachi, si debbiano pagare per la compagnia; ma le spese che niuno de' compagni o fattori facessono in se proprio si debbia pagare de' suoi proprii denari. Ancora sono d'accordo i detti compagni, che nel caso che in Firenze avessono bisogno di tenere uno fondaco per farvi i fatti della compagnia, che la pigione si debbia pagare de' danari della compagnia, e così il salaro de' garzoni dove bisogno vi facessono, si veramente che niuno de' compagni il possa fare sanza consentimento dell'altro compagno, perchè niuna impresa debbono fare se prima non ne sono d'accordo. Ancora sono d'accordo i detti compagni che ciascuno di loro possa andare a Firenze e tornare a Vignone alle spese della compagnia andando con volontà dell'altro compagno, e questo s'intende una volta all'anno secondo che verrà a punto alla compagnia e che ne saranno d'accordo. Ancora sono d'accordo i detti compagni che stato che saranno l'uno di loro in Vignone uno anno e l'altro fosse stato a Firenze uno anno, che quello che fosse a Firenze istato uno anno debbia venire a Vignone e stare il suo anno, e quello fosse in Vignone possa andare a Firenze o a Prato a le spese della compagnia e così tornare a Vignone compiuto l'anno come detto è di sopra. Ancora sono d'accordo i detti compagni che se niuno di loro stesse a Firenze più d'uno anno per bisogno dei suoi fatti e per bisogno della compagnia, che quello tempo che stesse più debbia dare a quello che fosse in Vignone stato uno anno, per l'altro anno che stesse fiorini cinquanta d'oro e intendasi questo in aggiunta (?) a vantaggio del comune guadagno o perdita che si trovasse fatta in quello anno. E intendasi che quello fosse a Firenze debbia venire al termine detto in Vignone, dove non avesse scusa legittima. Ancora sono d'accordo i detti compagni che niuno di loro possa fare credenzia a niuno suo amico ne' a gentili uomeni; e se le facesse e non si riacquistassono, che quando vengono a partigione della compagnia, che quello compagno che l'avesse fatta la debbia fare buona dei suoi propri danari alla compagnia; ma vogliono i detti compagni che ciascuno di loro possa credere a mercatanti usati ovvero usevoli, o artefici che co' loro avessero a fare, quella quantità che parrà loro secondo saranno sufficienti e buone persone e questo l'uno all'altro e l'altro all'uno promette di osservare e mantenere per la sua fè e secondo sua buona coscienza. E vogliono i detti compagni che se niuno fattore o garzone che tenessono facesse o farà niuna credenza sanza loro licenza, e questa tale credenza non riscuota infra l'anno, che quello che l'avesse fatta la debbia pagare dei suoi propri denari e rimanere quello tale debito a lui e intendasi questo fare quando faranno loro ragionamenti. E pure vogliono i detti compagni che ritrovandosi ambendue a ora in Vignone niuno di loro possa fare niuna compera di mercatanzie in grosso sanza saputa e consentimento dell'altro compagno, ne' fare niuna credenza sanza consentimento dell'altro compagno, se non a mercatanti usevoli ciascuno abbia libertà di fare quello fosse utile di compagnia. E vogliono i detti compagni che ciascuno di loro possa e sia loro lecito trarre ogni anno della compagnia per fare loro spese proprie infino nella somma di fior. cento d'oro, traendo mese per mese secondo aranno bisogno; e sono d'accordo i detti compagni che il corpo che hanno messo nella detta compagnia non si debba ismenuire punto infra tre anni, ma vogliono che, se caso fosse che niuno di detti compagni avessono in sopra corpo di compagnia niuno danaro, ed eglino avessono bisogno di trargli, sia loro lecito di trargli ogni volta bisogno si aranno, dando spazio all'altro compagno gli possa ritrarre delle mercanzie ch'avessono. E pure sono d'accordo che saldo ch'aranno loro ragioni d'anno in anno, quello pro che toccherà a ciascuno di guadagno, rabattuto la spesa avessero fatto in loro proprii, quello pro che a ciascuna parte toccherà, a ciascuno sia lecito di poterlo trarre della compagnia per lo modo detto di sopra. E nel caso che niuno dé detti compagni non volesse trarre, gli sia messo in sopra corpo di compagnia e meritati a fior. otto per centinaio come sono quelli avessono in sopra corpo di compagnia; e questi tali danari siano contanti nella compagnia e che ogni volta che gli vorrà trarre per sue bisogna gli possa trarre di danari contanti così come contanti gli avesse messi, così essendo compagno come se a divisione venissono di partire la compagnia. Intendono i detti compagni che quello ch'avessono a avere per sopra corpo di compagnia o per guadagno fatto, che partendo la compagnia ciascuno ch'avesse il sopra corpo abbia danari contanti, e questo sia innanzi che niuno ragionamento si faccia di mercatanzie ch'avessono. E sono d'accordo i detti compagni, che compiuto che saranno i tre anni, se si vorranno partire l'uno dall'altro sia lecito a ciascuno riavere il partimento; ma vogliono e così ordinano perchè possano meglio dare ordine alla partigione, che quello si vorrà partire il debbia dire all'altro mesi sei dinanzi, acciò che ivi possano dare buono ordine e sanza danno. E sono d'accordo i detti compagni e vogliono che tutta quella mercatanzia che si troveranno avere in quelle luogora dove avessono a fare, siano stimate per loro quello vagliano in quelle luogora dove saranno. E nel caso che detti compagni o loro procuratori non ne sono d'accordo, vogliono che per due amici comuni sia visto quello vagliano, e quello che diranno vogliono a quello attenersi e non venire contro. E fatto questo, sono d'accordo i detti compagni di saldare loro ragione come uso sono di fare secondo i patti infrascritti. E vogliono che quello che niuno di loro dovesse avere per sopra corpo di compagnia e per guadagno fatto, sia pagato di denari contanti come saldo aranno ragione. E se non vi si trovassono contanti, si venda tanto di quella mercatanzia ch'avessono che sia pagato quello ch'avere dovesse niuno di loro per sopra corpo di compagnia o per guadagno fatto. E seguito ch'aranno così, vogliono che quella mercatanzia che si troveranno avere sia partita per modo che ciascuno abbia la metà e intendansi che le cose siano uguali così per l'una parte come per l'altra; e dove i detti compagni d'accordo non ne fossono, vogliono che queste tali cose di mercatanzia ch'avessono siano partite e uguagliate per due amici comuni che li mettano in pace. E sono d'accordo i detti compagni che le massarizie, cioè casse e pilate e cassette e ferramenti di bottega che si trovarono al cominciamento della compagnia nelle due botteghe e case di Toro debbiano rimanere a Toro per quello che ragionate e stimate saranno per lo quaderno che fatto aranno alla ragione. E simile sia fatto di quelle si troveranno nella bottega e casa di Francesso che rimanghino a lui in bottega per lo pregio detto, se vendute non fossono di loro consentimento; et se altre di nuovo n'avessero comperate, si partano per metà come l'altre cose. Ogni altra masserizia di letto, di stalla e di cucina o altre masserizie avessono trasordinate, alle quali non si può mettere nome, vogliono i detti compagni che ciascuno abbia la metà essendo agguagliato ogni cosa o per loro o per amici vi mettessono a farlo, e ciascuno promette esser contento ch'e' detti amici faranno. Eseguite ch'aranno queste cose, ciascuna parte come dette dee avere, e così vogliono ch'abbia riducere nel suo sito, sì che da quella ora innanzi ciascuno possa liberamente fare i suoi fatti propri. E fossono d'accordo i detti compagni che quando a divisione verranno, che tutti coloro che dovessono loro dare secondo che troveranno pe' loro libri, che questi tali debitori che dare doveranno loro, a ciascuno compagno tocchi la metà, e che siano riscossi a comune, e quello se ne trae sia messo in luogo comune secondo ordineranno, e ogni mese ciascuno prendere la metà per sua parte. E sono d'accordo i detti compagni che quando a divisione verranno, che tutti coloro che dovessono avere dalla compagnia secondo che troveranno per li loro libri, che questi tali creditori ch'avere doveranno dalla compagnia siano pagati de' danari della compagnia, anzi che fatto abbiano niuno loro conto. E se caso avvenisse, che per dimenticanza niuno dovesse avere dalla compagnia che ciascuno saldo ogni loro conto, sia tenuto di pagare la metade; e così s'intenda se niuno dovesse dare alla compagnia che si parta per metà. E intendasi per i detti compagni che questi fior. cinquemila d'oro ch'avranno messo in corpo di compagnia sieno fiorini di s. 24 l'uno di provenzali contando il fiorino della Camera s. (lacuna) che tanto era loro valuta il dì XXV d'Ottobre quando comincioe detta compagnia. E così intendono i detti compagni di seguire questa moneta ne' loro ragionamenti che faranno d'anno in anno, sì che quando a divisione verranno, ciascuno de' compagni che dovesse avere danari contanti per niuna ragione, s'intenda esser pagato di detta moneta il dì che partito aranno la compagnia. La detta compagnia noi Toro di Berto e Francesco di Marco sopradetti ordiniamo, e così promette ciascuno di noi tenere fermo la detta compagnia come detto è di sopra per tre anni prossimi che debbono venire; e da indi innanzi Iddio ci conceda grazia di lungamente mantenere compagnia insieme con pro d'anima e di corpo con accrescimento di persona e d'avere. E così ciascuno di noi promette e giura per la sua fede di dovere mantenere e osservare i patti e convenenti sopradetti, e a questo niuno venire contro, e così piaccia a Dio di dare grazia a ciascuno di dovere osservare e mantenere sua impromessione, amen. E dove niuno di detti compagni rompesse la compagnia infra tre anni, vogliono sia pena a quello la rompesse, e quello sarà conosciuto per due comuni amici, e che vi debbiano dare il terzo. E più vogliono i detti compagni, che se caso fosse o sarae per lo tempo avvenire che delle tre botteghe ch'ora hanno in Vignone che paresse loro e fossone d'accordo di recarle a due botteghe, si debba fare. Ancora più vogliono che se paresse loro e fossone d'accordo di recarle pure a una bottega, si debbia fare; ma vogliono che se le dette tre botteghe recassono a una, essendone d'accordo insieme, che quando a partire venissono la compagnia ogni massarizia si trovassono avere in Vignone si debbia partire per metà e per modo d'eguali parti, e per loro dove d'accordo ne fossono o per due amici comuni che le partissono, come più ragionevole parrà loro per ciascuno de' detti compagni acciò che niuno de' compagni possa disturbare l'altro. E mettano fuori di questa masserizie pilate e rastrelli che fossono in quella bottega allora sì veramente che quello compagno a cui rimane allora quella bottega l'abbia per quello che stimate saranno per allora nelle loro partigioni. E promette il detto Toro di Berto al detto Francesco che nel caso che niuna persona desse impaccio alla compagnia per cosa niuna che detto Toro avesse avuto a fare per lo tempo passato con altri compagni o persone, debbia trarre Francesco d'ogni danno e d'ogni interesso che perciò gli fosse seguito o potesse seguire. E simile promette detto Francesco a detto Toro di cavarlo sanza danno, se niuno impaccio fosse dato a la compagnia per cosa veruna avesse auto a fare con persona per lo tempo passato, s'altro impaccio fosse dato a la compagnia in detti tre anni ch'esser dobbiamo compagni insieme, ogni spesa e interesso che perciò venisse la compagnia gli de' pagare. Io Toro di Berto o letta e veduta questa scritta di patti di compagnia che sono da Francesco da Prato e me Toro di Berto, la quale scritta è copiata in questo nostro libro segreto, il quale è coperto di carta rossa, in sei faccie a dietro e in questa cioè da carte II a carte V, in capitoli XXXV con questo; i quali patti e convenienti che di sopra sono scritti della mano propria di Francesco da Prato, sono di mio consentimento iscritti, e così prometto osservare e mantenere; e per chiarezza e fermezza di ciò, di mia propria mano la soscrivo, e più manifesto avere in guardia una pari scritta di mano di detto Francesco e suggellata di suo suggello segreto come dett'è di sopra di mano di detto Francesco; le quali scritte ciascuno guarderà a possa per chiarezza della compagnia che noi abbiamo insieme, e però per chiarezza di ciascuno in questo nostro libro segreto, el quale chiamiamo Libro rosso l'abbiamo copiata di mano di detto Francesco e soscritta di mano di me Toro. Io Toro di Berto da Firenze raffermai compagnia insieme con Francesco di Marco da Prato a dì 1 di Marzo MCCCLXX com'appare partitamente scritto per ordine per una scritta di compagnia fatta da lui a me in detto dì primo di Marzo anno detto assemprata di mia propria mano in questo libro innanzi da carte XII a carte XIII in quattro faccie, a la quale scritta e patti e convenienti fatti di nuovo mi voglio attenere, e ogni altro patto di compagnia che prima avamo insieme annulliamo e cassiamo, e vogliamo siano di niuno valore, e a questi patti nuovi ci vogliamo attenere. E per chiarezza di ciò Francesco la danna di sua propria mano in presenza di me Toro di Berto. Io Francesco di Marco ò letto questo capitolo scritto di sopra di mano di Toro di Berto, a' quali patti che nominati ae mi voglio attenere, e però questa scritta di compagnia scritta a drieto è di niuno valore e in presenza di Toro l'oe dannata di mia propria mano.