Al nome di Dio
fatta a dì v di Luglio MCCCLXXXXII.
Sia manifesto a qualunque persona che leggerà o udirà leggere questa
scritta, che noi
Francesco di Marco da
Prato e
Stoldo di Lorenzo
per una parte abbiamo fatto questo dì e
anno sopra detto
una
compagnia in
Pisa con
Manno d'Albizzo degli Agli di
Firenze, con questi patti e
convenzioni che appresso diremo.
In prima siamo d'accordo che la detta
compagnia cominci al dì primo di
Luglio
an
. MCCCLXXXXII e finisca a dì XXX di
Giugno
an
.
milletrecentonovantaquattro, che sono
anni due prossimi che vengono,
si veramente, che se
Francesco sopradetto in questo mezzo volesse o gli
piacesse finire detta
compagnia, che
Manno sopradetto promette esser
contento di partire e disfare detta
compagnia a piacimento del detto
Francesco, e che
Manno detto non possa spignere il detto
Francesco nè
Stoldo a partire detta
compagnia se non a capo di due
anni a dì XXX di
Giugno MCCCLXXXXIV.
E sono d'accordo che
Manno d'Albizzo sopra detto sia tenuto,
quando s'appresserà il tempo della fine di detta
compagnia, di
notificare
e manifestare a' sopradetti
Francesco e
Stoldo
mesi sei inanzi al finire di
detta
compagnia se per lo tempo avvenire vuol esser più loro
compagnio
o no, e se vuole partire da loro, e per lo simile
Francesco e
Stoldo sopra
detti devono manifestare al detto
Manno sei
mesi dinanzi se vogliono
per lo tempo avvenire esser
compagni del detto
Manno, e non istante a
questo
Francesco sopra detto sia in sua libertà ognora la volesse partire
il possa fare e finire detta
compagnia a suo piacimento.
E sono d'accordo i detti
compagni che
Francesco di Marco e
Stoldo
sopra detti debban mettere in detta
compagnia
fiorini tremila d'
oro in
Pisa, i quali
denari
in
denari
contanti e
masserizie e
mercatantie che sono in
Pisa
saranno stimate,
e più nella quarta parte della
casa ove abitano in
Pisa e
deesi
contare la detta quarta parte di
casa il
pregio
costò a' detti
Francesco e
Stoldo.
E sono d'accordo i detti
compagni che
Manno sopra detto debba mettere
in detta
compagnia in
Pisa
fiorini trecento d'
oro, i quali
denari dee
mettere
contanti sanza
contare niuna
mercatantia o altro e detta
somma
sieno
denari
contanti.
E sono d'accordo i detti
compagni che la
somma di
denari che si
mettono in detta
compagnia o
mercatantie o
beni come di sopra è detto,
debbano stare fermi in detta
compagnia tutto 'l tempo dura detta
compagnia sanza niuno di loro possa o debba trarre
denari di detta
compagnia, e se niuno di loro traesse
denaro niuno di detta
compagnia,
debba
ristorare e mettere in detta
compagnia a
ragione di venti per
cento l'
anno e detto merito dee venire in bisogno della detta
compagnia.
E sono d'accordo i detti
compagni che
Francesco di Marco e
Stoldo di Lorenzo sopra detti possono trarre di detta
compagnia
fiorini cento per
anno, e
Manno d'Albizzo possa
fiorini
cinquanta per
anno, e no più, sanza merito niuno, e se niuno di detti
traesse più, che detta quantità debba
ristorare la
compagnia a
ragione
di venti per cento.
E sono d'accordo i detti
compagni che
Manno d'Albizzo sia
tenuto di stare con la sua persona fermo in
Pisa aoperarla e esercitarla
in
utile della
compagnia, esercitarla in ogni cosa saprà e potrà tutto il
tempo durerà detta
compagnia; e che colla sua persona non possa ne
debba attendere a niuna altra cosa da parte in detto tempo se non per
detta
compagnia, e se caso fosse che nulla facesse da parte in detto
tempo durerà detta
compagnia, che l'
utile che ne facesse debba
pervenire in detta
compagnia, e se caso fosse ne facesse
danno debba
andare il
danno sopra il detto
Manno propio.
E sono d'accordo che
Francesco di Marco e
Stoldo di Lorenzo
non sieno tenuti nè obrigati co le loro persone a la detta
compagnia, e
che possano fare co le loro persone quello piace a loro sanza a volere a
operare a detta
compagnia niuna cosa più ch'a loro piacesse o
volessono.
E sono d'accordo che
Manno debba tenere in
Pisa con seco al servizio di
detta
compagnia quelli
garzoni e
fattori fanno bisogno a bene e
utile di
detta
compagnia, che
Manno detto non possa torre niuno
garzone nè
fattore sanza volontà e consentimento di detti
Francesco e
Stoldo, nè
simile non ne possa cavare
niuno di quelli sono in essa sanza
volontà di detti
Francesco di Marco e
Stoldo di Lorenzo sono
d'accordo che
Francesco e
Stoldo detti non possano mettere o levare di
detta
compagnia sanza
licenza di
Manno d'Albizzo sopra
detto.
E sono d'accordo che
Manno detto con quelli
garzoni e
fattori traesse co
seco debba tenere una
fante femina come tutti sono d'accordo, salvo
che
Manno sia tenuto di tenere la
Giovanna
schiava di detto
Francesco,
mentre
Francesco vorrà e non tenere altra
fante.
E son d'accordo che le spese di mangiare e di bere farà
Manno
garzoni e
fattori e la
fante che staranno a servigio di detta
compagnia, e
ancora il
salaro de sopradetti giovani o
fante, e
pigione di
casa o di
Magazzini si debbano trarre dal corpo di detta
compagnia.
E sono d'accordo ch'ogn'
anno a dì primo di
Luglio si debba e sia tenuto
detto
Manno di rivedere il
conto e
ragione di detta
compagnia o
mostrarlo
a sopradetti
Francesco e
Stoldo o a cui i sopradetti
vorranno
quaderno di
rivedimento di detta
ragione debba
mandare
saldo a
Firenze a' sopradetti
Francesco e
Stoldo.
E sono d'accordo i detti
compagni che l'
utile che si farà in detta
compagnia
Manno d'Albizzo sopra detto per la sua persona e
per li
denari dee mettere, debba tenere il quarto del detto
utile e
Francesco di Marco e
Stoldo di Lorenzo debbano tenere li tre
quarti de l'
utile vi fosse, e così per lo contrario ch'essendovi
danno, di
che Iddio ne guardi, a ciascuno debba toccare per lo detto modo, cioè a
Francesco e
Stoldo li tre quarti del
danno, e a
Manno d'Albizzo
detto il quarto del
danno.
E sono d'accordo che niuno di detti possa tenere in
casa in detta
compagnia niuno suo
parente o amico più che tre dì per volta se non è a
le sue spese propie salvo
detta parte per
utile e bene di detta
[lacuna].
E sono d'accordo che il detto
Manno non possa correre rischio per detta
compagnia in mare in su
nave niuna per più che per
fiorini
duecentocinquanta per volta e per
legno di
traffico o
galea per
fiorini
centocinquanta per volta, e in caso
caricasse della
somma sopradetta in
suso o facesse
caricare più che la detta
somma, debba
pagare la
sicurtà
per quello più vi
caricasse.
E sono d'accordo i detti
compagni, che
Manno detto non possa nè debba
fare niuno fatto altrui sanza consentimento di detti
Francesco e
Stoldo, e
che niuno ne debba prendere a fare di nuovo sanza parola di detti
Francesco e
Stoldo, e facendolo sanza
loro parola, e
danno n'avvenisse, che quello
danno debba andare
sopra il detto
Manno propio e l'
utile vi fosse debba esser della
compagnia.
E sono d'accordo i detti
compagni che al fine di detta
compagnia si
debba rivedere e
saldare il
conto e che i
debitori e
mercatantie si
trovassono
sbattuti e
pagato chi dovesse avere da loro,
Manno debba
trarre la sua quarta parte e tutto porre a sua
ragione e quello restasse a
dare a
Francesco e
Stoldo debba dare di
contanti, e per simile, se
Francesco e
Stoldo restassono a dare a
Manno debbano dare
denari
contanti, rivisto che aranno il
conto e
acconcio a loro
conto in dare e in
avere ogni uno quello a lui s'apparterrà.
E sono d'accordo che al fine e partizione della
compagnia, che
Francesco di Marco e
Stoldo di Lorenzo debbano avere della
compagnia detta quello quarto delle cose che mettono nella
compagnia
per quello medesimo
pregio le
contano alla
compagnia.
E sono d'accordo i detti
compagni, che
Manno detto co'
garzoni e
fattori
di detta
compagnia sia tenuto e debba
riscuotere ogni
denaro s'avesse
avere della
ragione vecchia di
Francesco di Marco proprio sanza
pigliare niuna
provigione per loro fatiche durassono, e ogni
denaro si
perdessono in
piati o altro per
scuotere detti
denari suoi o avuti di cui
avessono redato
in detto
conto di
Francesco propio, debbano
riaverli da quello a cui appartenessono i
debiti.
E sono d'accordo che d'ogni faccenda la detta
compagnia farà per inanzi
per
Francesco e
Stoldo o per li loro di
Genova o per quelli di
Vignone o
per altre persone di nostro
traffico, la detta
compagnia debba avere la
provvigione
usata, e per simile ognuno il debba
pagare a la
detta
compagnia
facessono per la detta
compagnia.
E sono d'accordo, che se caso fosse che per bene e
utile di detta
compagnia bisognasse
Manno di Albizzo trarre
denari
o
vendere
mercatantie, o per niuna altra cosa abbisognasse a detta
compagnia,
Manno sia tenuto e debba andare ogni volta abbisognasse in
ogni luogo sanza niuno
utile più che della
compagnia
e debba
avere le spese facesse da detta
compagnia quello si prendesse
.
[A tergo:] Copia di
scritta di
compagnia che è fra
Francesco di Marco e
Stoldo di Lorenzo da una parte e
Manno d'Albizzo da
l'altra parte per lo
conto di
Pisa.