Jhesus.
Copia de'
chapitoli sopra fatti de' Taliani, deliberato per lo molt' alto
senyor
Re d'Aragona, e per lo suo
Consiglo, e
sententiato per la maniera ch' apreso dirò.
Pare ch' el
senyor
Rei, per bene vivere e profito de' suoy
sottomissi, a volere e consentimento
delle
citade di
Barzalona,
Valenzia,
Maiolicha,
Tortosa e della
villa di
Perpignano, debia
fare, non contrastando qualsivoglia
privileggi in contradio di ciò, à consentito, a
stanzia di quelli
del
pareaggio, che Fiorentini, Viniziani, Luchesi, Sanesi e Piemontesi e altri qualsivoglia Italiani
(ecietto Genovesi e Pixani, a' quali è già promisso) che posano rimanere e stare
neghoziare e
merchadegiare e far loro
merchatantia dentro alla
singnoria del
Re d'
Araghona, sotto le maniere
e
condizioni ch' apresso diremo.
Primieramente che detti Italiani, ecietto i detti Genovesi e Pixani, secondo ch' è detto di
sopra, abiano a stare e abitare e tenere loro
chase e abitazioni dentro le
citade di
Barzalona,
di
Valenza,
Maiolicha,
Tortosa o nella
villa di
Perpignano o ne l'
isola d'
Eviza e non in altre
citadi o
ville e dentro a quelle e non fuori di quelle
vendere e
conperare e far
vendere e
conperare e 'n altre maniere fare loro
merchatantie per
fator loro o qualsivogla persona di quella
nazione. Enperò consente lo detto
sinyor
Rej che sopradetti Taliani posan
conperare e fare
conperare a quali persone si voglino, dentro le dette
cità e
isole o fuori di quelle, per tuta la
singnoria del
Re d'
Aragona,
lane. Però che nolle possa
conperare nè far
conperare insino a
tanto che
siena schidate o tose, le quali
lane sieno tenuti de
conperare i detti Taliani da
sottomissi
del
sinyor
Re o da huomini abitanti e tenere loro
case in suo
rengno ne' quali sieno intesi
i detti Taliani. E ancora ch'abino a
vendere loro
merchatantie a
sottomissi del detto
sinyor
Re
o qualsivogla altre persone abitanti in suo
rengno e
chonperare da simili e non di fuori della
singnoria del deto
sinyor
Re; e quel de detti Italiani che
contrafarà sia corso in pena di chuore
e di beni.
E più che i detti Taliani per sè nè per altra persona in qual maniera si vogla, nè posino
achomandare a nesuna persona di che stamento si sia o di che linghua o
chondizione alchuna
quantità di
moneta nè altre cose
merchantie o beni per
investire fuori delle
citadi,
ville o
isole
che di sopra è spacificato, e chi farà tal
comanda sia incontanente perduta la deta quantità, e
quello a chi fosse fata la
comanda si possa quella quantità francamente ritenere nella forma seguente,
cioè a quello che sarà fatta la
comanda abia dentro a x giorni a manifestare al
senyor
Re o
al suo
tresolieri o ad altro
uficiale del dato
senyor
Re della quale abia a donare la quarta parte
al deto
sinyor
Re o a suo
tresolieri o altro
uficiale per lo
sinyor Rei o a suo
tresolieri deputato
acciò e la
resta rimanere a lui
francha e
chita sichome sua propria cosa le iij parti, e se la deta
cosa fosse tenuta naschosa o segreta quello a chi la
comanda fosse fata chome di pena di chuore
ed avere de' quali beni lo
comandetari selli achuserà o altri qual si voglia
achusatore o che
denunzierà arà la metà e la
resta il
senyor
Rej o suo
tresolieri o nome suo quello
uficiale che
tarà l'
osuchuzione.
Item che nuno de' detti Italiani, ecieto i deti Genovesi e Pixani, non posino
charichare o
navichare
robe o
merchatantie in nuna
fusta o
navili se non in
fuste o
navili de
sotomesi del
deto
sinyor
Re per mandare in niuno luogho così di dentro a la
singnoria del
Re come di fuori.
Inperò s' intende al caxo che detti
sottomesi volesono levare le dette
robe o prendere tal partito,
e se chaso fosse che deti
sotomessi le
nave nolle volesono o prendere tal
viaggio, possano mandare
e
navichare in altri
navili o
fuste d'altri qual si voglono, e in chaso nè si potesono acordare sopra
il
nolo se già non sono taciate, posono i deti
noli taciare i
Consoli della Mare delle dete
cità
o
ville dove si farà i detti
noli o
charicheranno le dette
merchatantie.
Item, se alchuno
sottomisso del deto
sinyor
Re o altri qualsivoglia che farà faciende o
risponderà per li detti Taliani per tuto quello che faciesse abia a osservare e a tenere le cose
posate ne' detti
chapitoli in quella forma e maniera che sono scritti e tenuti i detti Italiani.
Intende però il detto
singnore
Re e li piace che i detti Taliani o loro
fatori posano andare
a loro volontà per tuta la
singnoria del
Re, poi che non fanno
merchatantia nel
viaggio da zà
a mare come dalla mare a far
merchantia ne sieno stretti.
E oltre acciò ongni
roba si trarà o meterà per li deti Taliani de deti luoghi o altri per
loro
pagherà
fiorini iij per
libre, e questo
diritto sarà del
singnor
Rej, e comincierà da dì xxv
di
dicenbre 1402 inde.
A
Firenze, a' Pratesi.