Choppia d'una
scritta de la
aloghagione del
Choro chessi de' fare a
Santo Franciescho,
ec
..
Al nome di Dio, amen. A dì xvj di
luglio 1416,
ind
. viiij.
Sia manifesto a qualunche persona leggerà la presente
scritta, chome due degli
ufficiali o vero
rettori,
Matteo di ser Nicholao e
Vanni di Pavolo, depputtatti
sopra il
Ceppo di
Franciesco di Marcho da
Prato
merchattante, in loro proppio e
privatto nome
Rettori e
ufficiali, et a pro e a vicie e a nome e chome
procchurattori di
Giovanni di Piero Quartucci e
Lionardo di ser Tomaso del Rosso,
loro nel detto
ufficio e
rettoria
chonpangni, sichome dello
mandato appariscie,
sechondo si dicie, per
charta
rogata
ser
Cantino di Pavolo nottaio da
Prato, e
della loro
rettoria apparisce per
ser
Iacopo di ser Michele
chanceliere del
Chomune di
Prato, e a pro e vice e nome del detto
Cieppo,
et ciaschuno modo et nome in tutto, da una parte; e
Lorenzo di Stefano di Nicholò
da
Prato, habitante a
Lucha, da l'atra parte; fanno e fermano insieme questa
choncordia: Che e' predetti
uficiali o vero
Rettori danno e
alluoghano al detto
Lorenzo, presente e ricieventte, a fare e fornire, a ttutte spese del detto
Lorenzo, di
lengniame
feramenti e altre cose a principio insino a la fine, et
con la vollta bella che agiungha da l'una partte all'altra desso
Choro
all'entrare della
chiessa di
Santo Franciescho da
Prato, e in quello luogho ove
al presente è il
choro vecchio nella detta
chiessa, el quale in tutto se n'à
allevare; uno
Choro di quarantta o quarantta due
sedie doppie, con
gl'
incinochiatoi di sopra e di sotto, o anchora maggiore, come paresse a
gl'infrascripti
albitri; el quale
Choro el detto
Lorenzo pilglia affare e
fornire come è detto.
Item, che detto
Choro debba essere adobbato e debbasi fare alla forma e nel modo
che è quello di
Santo Giovanni da
Firenze; mancha le tarsiere e il cielo, e non
è alto quanto si richiede a esso
Choro; che el detto
Lorenzo sia tenuto al detto
Choro ornare di tarsiere, e alzarlo e dargli suo dovere come si chonviene; e che
l'alteza elle detto
testiere e
volticciuole tutto di
legname sia almeno come
quella del
Choro di
Santa Crocie di
Firenze.
Item, che ciascheduno sedere e
sedia di dectto
Choro si dea fare per decto
Lorenzo, sia il vano e abbi di vano,
braccio uno e uno
octtavo, o più, secondo
come parrà agl'infrascripti
albitri.
Item, ch'el decto
Choro sia ornato e fornitto e così aconcio di buono e bello
legniame, per modo sia orrevole e bello chome si conviene.
Item, ch'el decto
Lorenzo debba decto
Choro avere fornitto et chonpiuto, colla
decta
volta, per di qui a tre
anni e
messi quatro prosimi futuri; e debba avere
chominciato el
detto
Choro per di qui a
pasqua di surresione; e così seguendo debbe
conttinuoamente in esso lavorare.
Item, che per
pregio e
paghamento del decto
Choro, decto
Lorenzo debba avere e
riccievere, per suo
paghamento e faticha,
fiorini trentta per ogni
sedia
fornitta e doppia con li
inginochiatoi, come si richiede detto
Choro; et che al
decto
Lorenzo paiono pocho, chelli infrascricti
arbitri et
albitratori possino
arbitrare e giudicare in sino in trentta due per
sedia, se a loro parrà. Et il
detto
prezo o partte debba e possa pilgliare in quelle parti e tenpo e come
quando n'avesse di bisongnio, e parrà a' dectti
arbitri: e in quantto nollo
fornisse, rendello, e restituirlo; e non di meno possa essere
chondenatto per
righore del
chonpromesso infrascritto in quello parrà a l'
arbitro. Et che el
decto
Lorenzo nel decto
Choro e
lavorio debba lavorare a buona fede, e come si
chonviene a diritto
artefice.
Anchora e predetti
recttori o vero
uficciali nel detto modo
allogorono al
predetto
Lorenzo, presente e riccievente, uno
leggio grande e bello, nel mezo
d'esso
Choro, e quatro
leggii picholi, per quello
prezo e con quella forma e
modo e come parrà a detti
albitri.
Et le predette cose promectono le dette partti, cioè el decto
Lorenzo chome
principale, e a suo pregho e
mandatto
Melanese di Ridolfo de' Melanesi da
Prato
e chome
mallevadore, e insiementte e l'uno all'altro, actendere e observare e
contra non fare o vero verare, alla
pena di
fiorini duegiento d'
oro, per solenne
stipulatione; la quale
pagatta o no, le predette cose ferme stieno. Et per ciò
observare obblighò e detti
Lorenzo e
Melanese a' predetti
ufficiali e
Rettori
presenti e ricieventi come di sopra loro e loro
hredi e
beni presenti e futturi;
e così e converso, e predetti
Rectori e
ufficiali, el dectto
Cieppo e suoi
beni.
Et rinunziando, masimamente il decto
Melanese, ad ogni beneficio che per loro in
niuno modo facesse.
Et per più fermezza de le predecte cose acciò abbino effecto
et observanza le predette cose, le dete parti cioè e dectti
Recttori et
ufficciali nel dectto modo e nome da una parte, e decto
Lorenzo dall'altra
parte, ànno facto insieme gienerale
compromesso, el quale dura
anni quattro, ne'
ssavi e discreti huomini
Lucha del Sera cittadino et
merchatante fiorentino et,
in quanto lui manchasse, in
Franciescho di ser Benozo et, lui manchando, in
Domenicho di Lionardo, tuctti
cicctadini et
merchatanti fiorentini, e quali nel
decto modo abbino a fare observare tuctte le predecte cose a buona fede, et in
tuctte le predecte cose abbino quello arbitrio così in agiungniere come in
scemare et
condennare, non obstante la presente
scripta, come parrà alloro
coscienza:
cartta
roghacta per
ser
Antonio di Nicholao di ser Perozo noctaio: el
quale
compromesso sta
malevadore
Melanesse di Ridolfo Melanesi da
Prato. Et per
più
chiareza, io
Agniolo di Piero di Tomaso nottaio fiorentino ò facta questa
presente
scripta, di volontâ e chonsentimento de le decte parti, le quali
soscriveranno qui da piè.
Io
Matteo di ser Nicholao,
ufficciale e
recttore et
procchuratore chome di sopra
è decto, fo e prometto et
aluogho et ricevo come di sopra si contiene, e chosì
obrigo, e però mi sono
socrito di mia propia mano, detto dì.
Io
Vanni di Pavolo,
uficiale e
rectore et
prochuratore chome di sopra è decto,
fo e prometto e
aluogho e ricevo chome di sopra si contiene e
socrito per decto
ser
Angnio, e chosì
obrigho, e mi sono
soscrito di mia propia mano, dì detto.
Io
Lorenzo di Stefano sopra iscrito sono chontento chonduco
obrichomi e prometto
chome di sopra à scrito decto
ser
Angniolo; chosì priegho
Melanese che mi sia
malevadore; e però mi sono iscritto di mia mano, detto dì.
Io
Melanese di Ridolfo sopra scritto sono chontento e sto
malevadore per el
dectto
Lorenzo, a suo pregho, e tutto e per tutto chome è scritto pello decto
ser
Angniolo, e chosì m'
obrigho, e però mi sono
socritto di mia mano, decto dì.
(Libro di Mercatanzie, an. 1410-16, a c. 291.)
Melanese di Ridolfo Melanesi da
Prato de' avere, a di iiij (
agosto 1416)
fiorini mille cinqueciento, promettomogli per
Lorenzo di Stefano,
maestro di
Chori, e per lui il
Cieppo de' Poveri di
Francescho di Marcho; al
Memor
. D, a
c
.
143. Sono per uno
Choro faciamo fare in
San Franciescho di
Prato.
(Libro D, Debitori e Creditori, an. 1414-19, a c. 221.)