Al nome di Dio
fatta a dì v di Luglio MCCCLXXXXII.
Sia manifesto a qualunque persona che leggerà o udirà leggere questa
scritta, che noi Francesco di Marco da Prato e Stoldo di Lorenzo
per una parte abbiamo fatto questo dì e anno sopra detto
una compagnia in Pisa con Manno d'Albizzo degli Agli di
Firenze, con questi patti e convenzioni che appresso diremo.
In prima siamo d'accordo che la detta compagnia cominci al dì primo di
Luglio an. MCCCLXXXXII e finisca a dì XXX di Giugno an.
milletrecentonovantaquattro, che sono anni due prossimi che vengono,
si veramente, che se Francesco sopradetto in questo mezzo volesse o gli
piacesse finire detta compagnia, che Manno sopradetto promette esser
contento di partire e disfare detta compagnia a piacimento del detto
Francesco, e che Manno detto non possa spignere il detto Francesco nè
Stoldo a partire detta compagnia se non a capo di due anni a dì XXX di
Giugno MCCCLXXXXIV.
E sono d'accordo che Manno d'Albizzo sopra detto sia tenuto,
quando s'appresserà il tempo della fine di detta compagnia, di notificare
e manifestare a' sopradetti Francesco e Stoldo mesi sei inanzi al finire di
detta compagnia se per lo tempo avvenire vuol esser più loro compagnio
o no, e se vuole partire da loro, e per lo simile Francesco e Stoldo sopra
detti devono manifestare al detto Manno sei mesi dinanzi se vogliono
per lo tempo avvenire esser compagni del detto Manno, e non istante a
questo Francesco sopra detto sia in sua libertà ognora la volesse partire
il possa fare e finire detta compagnia a suo piacimento.
E sono d'accordo i detti compagni che Francesco di Marco e Stoldo
sopra detti debban mettere in detta compagnia fiorini tremila d'oro in
Pisa, i quali denari in denari contanti e masserizie e
mercatantie che sono in Pisa saranno stimate,
e più nella quarta parte della casa ove abitano in Pisa e
deesi contare la detta quarta parte di casa il pregio costò a' detti
Francesco e Stoldo.
E sono d'accordo i detti compagni che Manno sopra detto debba mettere
in detta compagnia in Pisa fiorini trecento d'oro, i quali denari dee
mettere contanti sanza contare niuna mercatantia o altro e detta somma
sieno denari contanti.
E sono d'accordo i detti compagni che la somma di denari che si
mettono in detta compagnia o mercatantie o beni come di sopra è detto,
debbano stare fermi in detta compagnia tutto 'l tempo dura detta
compagnia sanza niuno di loro possa o debba trarre denari di detta
compagnia, e se niuno di loro traesse denaro niuno di detta compagnia,
debba ristorare e mettere in detta compagnia a ragione di venti per
cento l'anno e detto merito dee venire in bisogno della detta compagnia.
E sono d'accordo i detti compagni che Francesco di Marco e
Stoldo di Lorenzo sopra detti possono trarre di detta compagnia
fiorini cento per anno, e Manno d'Albizzo possa fiorini
cinquanta per anno, e no più, sanza merito niuno, e se niuno di detti
traesse più, che detta quantità debba ristorare la compagnia a ragione
di venti per cento.
E sono d'accordo i detti compagni che Manno d'Albizzo sia
tenuto di stare con la sua persona fermo in Pisa aoperarla e esercitarla
in utile della compagnia, esercitarla in ogni cosa saprà e potrà tutto il
tempo durerà detta compagnia; e che colla sua persona non possa ne
debba attendere a niuna altra cosa da parte in detto tempo se non per
detta compagnia, e se caso fosse che nulla facesse da parte in detto
tempo durerà detta compagnia, che l'utile che ne facesse debba
pervenire in detta compagnia, e se caso fosse ne facesse danno debba
andare il danno sopra il detto Manno propio.
E sono d'accordo che Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo
non sieno tenuti nè obrigati co le loro persone a la detta compagnia, e
che possano fare co le loro persone quello piace a loro sanza a volere a
operare a detta compagnia niuna cosa più ch'a loro piacesse o
volessono.
E sono d'accordo che Manno debba tenere in Pisa con seco al servizio di
detta compagnia quelli garzoni e fattori fanno bisogno a bene e utile di
detta compagnia, che Manno detto non possa torre niuno garzone nè
fattore sanza volontà e consentimento di detti Francesco e Stoldo, nè
simile non ne possa cavare
niuno di quelli sono in essa sanza
volontà di detti Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo sono
d'accordo che Francesco e Stoldo detti non possano mettere o levare di
detta compagnia sanza licenza di Manno d'Albizzo sopra
detto.
E sono d'accordo che Manno detto con quelli garzoni e fattori traesse co
seco debba tenere una fante femina come tutti sono d'accordo, salvo
che Manno sia tenuto di tenere la Giovanna schiava di detto Francesco,
mentre Francesco vorrà e non tenere altra fante.
E son d'accordo che le spese di mangiare e di bere farà Manno
garzoni e fattori e la fante che staranno a servigio di detta compagnia, e
ancora il salaro de sopradetti giovani o fante, e pigione di casa o di
Magazzini si debbano trarre dal corpo di detta compagnia.
E sono d'accordo ch'ogn'anno a dì primo di Luglio si debba e sia tenuto
detto Manno di rivedere il conto e ragione di detta compagnia o
mostrarlo a sopradetti Francesco e Stoldo o a cui i sopradetti
vorranno quaderno di rivedimento di detta ragione debba
mandare saldo a Firenze a' sopradetti Francesco e Stoldo.
E sono d'accordo i detti compagni che l'utile che si farà in detta
compagnia Manno d'Albizzo sopra detto per la sua persona e
per li denari dee mettere, debba tenere il quarto del detto utile e
Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo debbano tenere li tre
quarti de l'utile vi fosse, e così per lo contrario ch'essendovi danno, di
che Iddio ne guardi, a ciascuno debba toccare per lo detto modo, cioè a
Francesco e Stoldo li tre quarti del danno, e a Manno d'Albizzo
detto il quarto del danno.
E sono d'accordo che niuno di detti possa tenere in casa in detta
compagnia niuno suo parente o amico più che tre dì per volta se non è a
le sue spese propie salvo detta parte per utile e bene di detta
[lacuna].
E sono d'accordo che il detto Manno non possa correre rischio per detta
compagnia in mare in su nave niuna per più che per fiorini
duecentocinquanta per volta e per legno di traffico o galea per fiorini
centocinquanta per volta, e in caso caricasse della somma sopradetta in
suso o facesse caricare più che la detta somma, debba pagare la sicurtà
per quello più vi caricasse.
E sono d'accordo i detti compagni, che Manno detto non possa nè debba
fare niuno fatto altrui sanza consentimento di detti Francesco e Stoldo, e
che niuno ne debba prendere a fare di nuovo sanza parola di detti
Francesco e Stoldo, e facendolo sanza
loro parola, e danno n'avvenisse, che quello danno debba andare
sopra il detto Manno propio e l'utile vi fosse debba esser della
compagnia.
E sono d'accordo i detti compagni che al fine di detta compagnia si
debba rivedere e saldare il conto e che i debitori e mercatantie si
trovassono sbattuti e pagato chi dovesse avere da loro, Manno debba
trarre la sua quarta parte e tutto porre a sua ragione e quello restasse a
dare a Francesco e Stoldo debba dare di contanti, e per simile, se
Francesco e Stoldo restassono a dare a Manno debbano dare denari
contanti, rivisto che aranno il conto e acconcio a loro conto in dare e in
avere ogni uno quello a lui s'apparterrà.
E sono d'accordo che al fine e partizione della compagnia, che
Francesco di Marco e Stoldo di Lorenzo debbano avere della
compagnia detta quello quarto delle cose che mettono nella compagnia
per quello medesimo pregio le contano alla compagnia.
E sono d'accordo i detti compagni, che Manno detto co' garzoni e fattori
di detta compagnia sia tenuto e debba riscuotere ogni denaro s'avesse
avere della ragione vecchia di Francesco di Marco proprio sanza
pigliare niuna provigione per loro fatiche durassono, e ogni denaro si
perdessono in piati o altro per scuotere detti denari suoi o avuti di cui
avessono redato in detto conto di Francesco propio, debbano
riaverli da quello a cui appartenessono i debiti.
E sono d'accordo che d'ogni faccenda la detta compagnia farà per inanzi
per Francesco e Stoldo o per li loro di Genova o per quelli di Vignone o
per altre persone di nostro traffico, la detta compagnia debba avere la
provvigione usata, e per simile ognuno il debba pagare a la
detta compagnia facessono per la detta compagnia.
E sono d'accordo, che se caso fosse che per bene e utile di detta
compagnia bisognasse Manno di Albizzo trarre denari
o vendere mercatantie, o per niuna altra cosa abbisognasse a detta
compagnia, Manno sia tenuto e debba andare ogni volta abbisognasse in
ogni luogo sanza niuno utile più che della compagnia e debba
avere le spese facesse da detta compagnia quello si prendesse .
[A tergo:] Copia di scritta di compagnia che è fra Francesco di Marco e
Stoldo di Lorenzo da una parte e Manno d'Albizzo da
l'altra parte per lo conto di Pisa.