Jhesus. Copia de' chapitoli sopra fatti de' Taliani, deliberato per lo molt' alto senyor
Re d'Aragona, e per lo suo Consiglo, e sententiato per la maniera ch' apreso dirò.
Pare ch' el senyor Rei, per bene vivere e profito de' suoy sottomissi, a volere e consentimento
delle citade di Barzalona, Valenzia, Maiolicha, Tortosa e della villa di Perpignano, debia
fare, non contrastando qualsivoglia privileggi in contradio di ciò, à consentito, a stanzia di quelli
del pareaggio, che Fiorentini, Viniziani, Luchesi, Sanesi e Piemontesi e altri qualsivoglia Italiani
(ecietto Genovesi e Pixani, a' quali è già promisso) che posano rimanere e stare neghoziare e
merchadegiare e far loro merchatantia dentro alla singnoria del Re d'Araghona, sotto le maniere
e condizioni ch' apresso diremo.
Primieramente che detti Italiani, ecietto i detti Genovesi e Pixani, secondo ch' è detto di
sopra, abiano a stare e abitare e tenere loro chase e abitazioni dentro le citade di Barzalona,
di Valenza, Maiolicha, Tortosa o nella villa di Perpignano o ne l'isola d' Eviza e non in altre
citadi o ville e dentro a quelle e non fuori di quelle vendere e conperare e far vendere e
conperare e 'n altre maniere fare loro merchatantie per fator loro o qualsivogla persona di quella
nazione. Enperò consente lo detto sinyor Rej che sopradetti Taliani posan conperare e fare
conperare a quali persone si voglino, dentro le dette cità e isole o fuori di quelle, per tuta la
singnoria del Re d' Aragona, lane. Però che nolle possa conperare nè far conperare insino a
tanto che siena schidate o tose, le quali lane sieno tenuti de conperare i detti Taliani da sottomissi
del sinyor Re o da huomini abitanti e tenere loro case in suo rengno ne' quali sieno intesi
i detti Taliani. E ancora ch'abino a vendere loro merchatantie a sottomissi del detto sinyor Re
o qualsivogla altre persone abitanti in suo rengno e chonperare da simili e non di fuori della
singnoria del deto sinyor Re; e quel de detti Italiani che contrafarà sia corso in pena di chuore
e di beni.
E più che i detti Taliani per sè nè per altra persona in qual maniera si vogla, nè posino
achomandare a nesuna persona di che stamento si sia o di che linghua o chondizione alchuna
quantità di moneta nè altre cose merchantie o beni per investire fuori delle citadi, ville o isole
che di sopra è spacificato, e chi farà tal comanda sia incontanente perduta la deta quantità, e
quello a chi fosse fata la comanda si possa quella quantità francamente ritenere nella forma seguente,
cioè a quello che sarà fatta la comanda abia dentro a x giorni a manifestare al senyor Re o
al suo tresolieri o ad altro uficiale del dato senyor Re della quale abia a donare la quarta parte
al deto sinyor Re o a suo tresolieri o altro uficiale per lo sinyor Rei o a suo tresolieri deputato
acciò e la resta rimanere a lui francha e chita sichome sua propria cosa le iij parti, e se la deta
cosa fosse tenuta naschosa o segreta quello a chi la comanda fosse fata chome di pena di chuore
ed avere de' quali beni lo comandetari selli achuserà o altri qual si voglia achusatore o che
denunzierà arà la metà e la resta il senyor Rej o suo tresolieri o nome suo quello uficiale che
tarà l'osuchuzione.
Item che nuno de' detti Italiani, ecieto i deti Genovesi e Pixani, non posino charichare o
navichare robe o merchatantie in nuna fusta o navili se non in fuste o navili de sotomesi del
deto sinyor Re per mandare in niuno luogho così di dentro a la singnoria del Re come di fuori.
Inperò s' intende al caxo che detti sottomesi volesono levare le dette robe o prendere tal partito,
e se chaso fosse che deti sotomessi le nave nolle volesono o prendere tal viaggio, possano mandare
e navichare in altri navili o fuste d'altri qual si voglono, e in chaso nè si potesono acordare sopra
il nolo se già non sono taciate, posono i deti noli taciare i Consoli della Mare delle dete cità
o ville dove si farà i detti noli o charicheranno le dette merchatantie.
Item, se alchuno sottomisso del deto sinyor Re o altri qualsivoglia che farà faciende o
risponderà per li detti Taliani per tuto quello che faciesse abia a osservare e a tenere le cose
posate ne' detti chapitoli in quella forma e maniera che sono scritti e tenuti i detti Italiani.
Intende però il detto singnore Re e li piace che i detti Taliani o loro fatori posano andare
a loro volontà per tuta la singnoria del Re, poi che non fanno merchatantia nel viaggio da zà
a mare come dalla mare a far merchantia ne sieno stretti.
E oltre acciò ongni roba si trarà o meterà per li deti Taliani de deti luoghi o altri per
loro pagherà fiorini iij per libre, e questo diritto sarà del singnor Rej, e comincierà da dì xxv
di dicenbre 1402 inde.
A Firenze, a' Pratesi.